LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto da
Novocen  Consorzio  per  l'edilizia napoletana, in persona del legale
rappresentante  pro  tempore,  elettivamente domiciliato in Roma, via
Cesare Federici, 2, presso lo studio dell'avvocato M.C. Alessandrini,
rappresentato  e difeso dagli avvocati Giovanni Allodi, Aldo Starace,
giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;
    Contro:  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore,  domiciliato  in  Roma, via dei
Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e
difende ope legis, controricorente;
    Nonche'  contro:  Silvestri Santolo, Silvestri Clementina, comune
di Napoli, P.C.M funzionario delegato C.I.P.E., intimati;
    E  sul  secondo  ricorso  n. 11844/1998  proposto  da:  Silvestri
Santolo,  Silvestri  Clementina,  elettivamente  domiciliati in Roma,
viale  Angelico, 54, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Sartore,
rappresentati  e  difesi  dall'avvocato  Gaetano  Piscicelli,  giusta
delega   a   margine   del   controricorso   e  ricorso  incidentale,
controricorrenti e ricorrenti incidentali;
    Contro:  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore,  domiciliata  in  Roma, via dei
Portoghesi,  12,  presso  l'Avvocatura  generale  dello Stato, che la
rappresenta   e   difende  ope  legis,  controricorrente  ai  ricorso
incidentale;
    Nonche'  contro:  Consorzio  Novocen,  comune  di  Napoli;  P.C.M
funzionario delegato C.I.P.E., intimati;
    Avverso  la  sentenza  n. 143/1997  della  giunta speciale per le
espropriazioni  presso  la  c.a. di Napoli, depositata il 12 dicembre
1997;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
7 dicembre 2000 dal consigliere dott. Enrico Altieri;
    Udito  il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale  dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso  principale  per  quanto di ragione; assorbimento del ricorso
incidentale condizionato.
    1. - Svolgimento del processo.
    Con  citazione  notificata  il 2 maggio 1996 Santolo e Clementina
Silvestri   convenivano   dinanzi   alla   giunta   speciale  per  le
espropriazioni di Napoli, il funzionario delegato CIPE e il Novocen -
Consorzio per l'edilizia napoletana, esponendo:
        di essere comproprietari di un locale adibito a box in Napoli
-   Piscinola,  edificato  ed  oggetto  di  concessione  edilizia  in
sanatoria;
        tale  cespite  era  stato  inserito nell'ambito del programma
straordinario  per  l'edilizia residenziale di Napoli, ai sensi della
legge  14 maggio  1981, n. 219, ed assoggettato ad espropriazione per
la  realizzazione  delle  opere  previste  nel  comparto, affidate in
concessione al detto consorzio;
        non  avevano accettato l'indennita' di espropriazione offerta
dal  consorzio,  e  non  era  stata  offerta  alcuna  somma  a titolo
d'indennita' di occupazione.
    Chiedevano,  quindi, la determinazione delle giuste indennita' di
espropriazione  e  di  occupazione,  previa determinazione del valore
venale dell'immobile.
    Si  costituivano  il  consorzio,  la Presidenza del Consiglio dei
ministri e il comune di Napoli.
    Con sentenza 26 novembre - 12 dicembre 1997 la giunta, dichiarato
il  difetto  di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  e  del  comune  di Napoli, determinava l'indennita' di
espropriazione  in  L. 9.791.950 e quella di occupazione nella misura
corrispondente  agli  interessi legali sul valore pieno dell'immobile
fino  alla  data  dell'effettivo deposito; condannava il consorzio al
pagamento delle spese processuali, degli onorari dovuti ai componenti
del collegio e del compenso spettante al segretario.
    La sentenza e' cosi' motivata:
        la  legittimazione  passiva  della Presidenza del Consiglio e
del comune doveva essere esclusa, in quanto, in forza degli artt. 80,
81  e  82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, all'ente concessionario
e'  demandato  - attraverso l'apposita convenzione - il compimento in
nome  proprio di tutte le operazioni, tecnico-materiali e giuridiche,
ivi  comprese  quelle  implicanti  esercizio di poteri pubblicistici.
L'ente  concessionario  assume, quindi, la qualita' di unico soggetto
responsabile nei confronti dell'espropriato;
        l'indennita'  di  occupazione era dovuta, in quanto l'art. 80
della  legge n. 219/1981 riconosce ai proprietari tutte le indennita'
previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, la quale, agli artt. 1 e
2, considera anche tale indennita';
        nel  merito,  la  valutazione  dell'immobile veniva fatta dai
componenti  tecnici  della  giunta  sulla  base  della documentazione
dell'UTE  e di stime operate dalla stessa giunta per immobili siti in
aree limitrofe.
    Avverso  tale  sentenza  il Consorzio Novocen ha proposto ricorso
per Cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento.
    Resistono  con  controricorso  la  Presidenza  del  Consiglio dei
ministri  e  Santolo  e  Clementina  Silvestri.  Questi ultimi hanno,
altresi', proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di un
motivo.
    Il  ricorrente principale svolge censure contro il riconoscimento
dell'indennita'   di   occupazione  e  contro  i  criteri  della  sua
determinazione; i ricorrenti incidentali lamentano, condizionatamente
all'accoglimento  del  ricorso  incidentale, l'avvenuta estromissione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comune di Napoli.
    2. -  Motivi della decisione.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 673/2001).
01C0895